EMERGENZA CORONAVIRUS: MISURE RESTRITTIVE prorogate FINO al 3 MAGGIO 2020

11 Aprile 2020
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri in data  10 aprile 2020 ha varato un nuovo ulteriore decreto che integra i precedenti. Le disposizioni del presente decreto inoltre prorogano le misure restrittive fino al 3 maggio 2020.

Le principali restrizioni vengono qui riassunte:

Evitare gli spostamenti delle persone salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Le attività lavorative ammesse e gli spostamenti ad essi connessi sono consentiti nel rispetto dei presidi di sicurezza.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione dei soggetti sottoposti alla quarantena o positivi al virus.

Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina nonchè di tutte le manifestazioni organizzate in luogo pubblico o privato.

Sospensione di tutti i servizi educativi di ogni ordine e grado.

la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza.
il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attivita’ di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.

Sospensione delle cerimonia civili e regligiose, comprese quelle funebri.

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Tutte le attività commerciali autorizzate all'apertura sono consentite con ingresso contingentato e rispetto della distanza, pena la sospensione dell'attività.

Tutte le forze dell'ordine eseguiranno rigorosi controlli.

Si allegano i testi integrali e si invitano i cittadini a prenderne visione.

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