EMERGENZA CORONAVIRUS: RESTRIZIONI REGIONALI

30 Aprile 2020
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Regione Lombardia, d’accordo con i sindaci dei capologhi di provincia, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus.

L’ordinanza 514 amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:
– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
– la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
– la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
– la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
– la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
– il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attivita’ di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
– il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.
Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.
Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.

L'ordinanza 515 del 22 marzo 2020 si riferisce anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative e modifica alcuni contenuti dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020.

L'ordinanza 521 del 4 aprile 2020, integrata dalla n. 522 del 6 aprile 2020, proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali  e introduce alcune novità, in particolare: 
- l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
- l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;
- la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
- la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.

FASE 2

Emesse in data 30 aprile 2020 l'ordinanza 537 e l'ordinanza 538 per la gestione della Fase 2. (vedi allegati)

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